Art. 25

Art. 25

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In vigore dal 5 mar 1986
Dopo il primo comma dell'art. 2445 del codice civile è aggiunto il seguente: "L'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare le ragioni e le modalità della riduzione. La riduzione deve comunque effettuarsi con modalità tali che le azioni proprie eventualmente possedute dopo la riduzione non eccedano la decima parte del capitale sociale.".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-02-10;30#art-25