Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 20 mar 1986
Il secondo comma dell'art. 5 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1984, n. 471, è così modificato: "I preventivi devono richiedersi ad almeno tre imprese. È consentito, tuttavia, il ricorso ad una sola impresa nei casi di specialità o di urgenza del lavoro, della provvista e del servizio, ovvero quando l'importo della spesa non superi le lire dieci milioni".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-02-07;55#art-2