Capo V
Art. 15
15 / 23Compatibilità economiche
In vigore dal 4 feb 1986
1. Negli accordi di comparto dovranno essere rispettati i limiti economici derivanti dall'applicazione dei saggi di crescita inflattiva previsti dalla legge Finanziaria 1986. Tali limiti sono considerati vincoli-obiettivo da valere per tutti i pubblici dipendenti.
2. Pertanto, nel rispetto di tali indirizzi programmatici, gli accordi di comparto dovranno prevedere benefici economici tali da non superare, in alcun caso, i tetti programmati di inflazione previsti dalla legge finanziaria 1986.
3. Ogni anno, entro il mese di settembre, le delegazioni di cui all' della legge 29 marzo 1983, n. 93, si incontreranno al fine di verificare l'eventuale scostamento tra l'andamento reale dell'inflazione e gli incrementi retributivi realizzati, al netto di quelli provenienti dal fondo di incentivazione di cui al precedente , per garantire comunque il mantenimento del valore reale delle retribuzioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-02-01;13#art-15