Art. 29
29 / 31In vigore dal 1 gen 1986
L'importo complessivo per ogni comunicazione effettuata da posto telefonico pubblico o, comunque, da telefono a disposizione del pubblico è arrotondato rispettivamente alle 50 o alle 100 lire superiori se le ultime due cifre superano le 25 o le 75 lire e alle 50 o 100 lire inferiori se le ultime due cifre sono pari o inferiori alle 75 o alle 25 lire.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-12-28;793#art-29