Art. 25

Art. 25

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In vigore dal 1 gen 1986
Per la interconnessione di più collegamenti telefonici diretti punto a punto di cui all'art. 296 del codice postale e delle telecomunicazioni, si applica per ciascuna interconnessione un canone supplementare pari al 20% del canone d'uso del circuito principale. Identico canone si applica per ogni derivazione intermedia realizzata su circuiti telefonici diretti punto a punto. Tra i circuiti interconnessi si considera principale quello soggetto al canone d'uso più elevato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-12-28;793#art-25