Art. 25
25 / 31In vigore dal 1 gen 1986
Per la interconnessione di più collegamenti telefonici diretti punto a punto di cui all'art. 296 del codice postale e delle telecomunicazioni, si applica per ciascuna interconnessione un canone supplementare pari al 20% del canone d'uso del circuito principale.
Identico canone si applica per ogni derivazione intermedia realizzata su circuiti telefonici diretti punto a punto.
Tra i circuiti interconnessi si considera principale quello soggetto al canone d'uso più elevato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-12-28;793#art-25