Art. 24

Art. 24

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In vigore dal 1 gen 1986
Per la cessione in uso di circuiti extraurbani analogici nazionali a carattere permanente o temporaneo necessari per la realizzazione di derivazioni esterne, di collegamenti a centrali speciali e di collegamenti diretti in genere, si applicano, in base alla distanza tariffaria tra i punti estremi calcolata a norma del precedente , i canoni nella misura indicata nella tabella L.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-12-28;793#art-24