Art. 17
17 / 31In vigore dal 1 gen 1986
L'utente ha facoltà di avvalersi a sua scelta del servizio tramite operatrice o di quello in teleselezione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-12-28;793#art-17