TESTO UNICO›Sez. II
Art. 8
8 / 25(Regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256, art. 11) Rettifiche di errori e di omissioni
In vigore dal 13 giu 1986
(Regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256, )
Rettifiche di errori e di omissioni
1. Fino a quando non se ne provi l'inesattezza, mediante esibizione di atto autentico rilasciato dal Ministro Guardasigilli o dall'Archivio centrale dello Stato, la pubblicazione degli atti normativi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana si presume conforme all'originale e costituisce testo legale degli atti medesimi.
2. Gli errori e le omissioni vengono rettificati nei casi e secondo le modalità previsti dal regolamento di esecuzione del presente testo unico.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-12-28;1092#art-tu-8