TESTO UNICO›Sez. I
Art. 3
3 / 25(Regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256, art. 3; decreto legislativo presidenziale 19 giugno 1946, n. 1, articoli 1, 2, 3, 4 e 5) Formula di emanazione dei decreti normativi del Presidente della Repubblica
In vigore dal 13 giu 1986
(Regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256, ; decreto legislativo presidenziale 19 giugno 1946, n. 1, )
Formula di emanazione dei decreti normativi del Presidente della Repubblica
1. L'emanazione degli atti normativi, adottati con decreto del Presidente della Repubblica e da inserire nella Raccolta ufficiale, reca nella premessa la citazione delle disposizioni in base alle quali l'atto è emanato e la indicazione del Ministro o dei Ministri proponenti. Quando per legge è richiesto il parere del Consiglio di Stato o è intervenuta apposita deliberazione del Consiglio dei Ministri, deve farsi menzione di tali adempimenti.
2. La emanazione degli atti di cui al presente articolo è espressa con la formula seguente:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo...... della Costituzione o della legge;
Udito il parere del Consiglio di Stato; (ove richiesto)
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del......; (ove intervenuta)
Sulla proposta del Ministro......; (o dei Ministri......);
EMANA
il seguente decreto:
Testo del decreto
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserIto nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-12-28;1092#art-tu-3