Art. 25 · (Legge 11 dicembre 1984, n. 839, art. 14) Decorrenza degli effetti
TESTO UNICOSez. III

Art. 25

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(Legge 11 dicembre 1984, n. 839, art. 14) Decorrenza degli effetti

In vigore dal 13 giu 1986
(Legge 11 dicembre 1984, n. 839, ) Decorrenza degli effetti 1. Le disposizioni contenute nell' e tutte quelle che a tale articolo fanno richiamo hanno effetto novanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del primo decreto che approva gli elenchi previsti nel medesimo . 2. Fino alla data di inizio dell'efficacia dell' la Raccolta ufficiale conserva la denominazione "Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana" e con tale denominazione viene indicata anche nelle formule di cui agli . 3. Le disposizioni contenute nell', commi 1 e 2, hanno effetto, con riferimento a ciascun Ministero, novanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto, che approva l'elenco relativo a ciascuno di essi; Medesima decorrenza di effetto, con riferimento all'elenco relativo al Ministero degli affari esteri, hanno le disposizioni contenute nell', commi 1 e 2. 4. Le disposizioni contenute nell', comma 2, hanno effetto novanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del primo decreto che approva gli elenchi previsti nel medesimo , comma 2. 5. Agli atti recanti data anteriore a quella in cui hanno effetto le disposizioni indicate nei precedenti commi continuano ad applicarsi le procedure in vigore a quella data. 6. La disposizione contenuta nell'ultimo comma dell' ha effetto dal 1° gennaio 1987. Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri CRAXI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-12-28;1092#art-tu-25