TESTO UNICO›Sez. III
Art. 22
22 / 25(Regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256, art. 10) Estremi degli atti normativi da pubblicare
In vigore dal 13 giu 1986
(Regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256, )
Estremi degli atti normativi da pubblicare
1. La pubblicazione degli atti normativi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana deve contenere, oltre la data, il numero e l'argomento, gli altri elementi indicati nel regolamento di esecuzione del presente testo unico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-12-28;1092#art-tu-22