Art. 22 · (Regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256, art. 10) Estremi degli atti normativi da pubblicare
TESTO UNICOSez. III

Art. 22

22 / 25

(Regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256, art. 10) Estremi degli atti normativi da pubblicare

In vigore dal 13 giu 1986
(Regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256, ) Estremi degli atti normativi da pubblicare 1. La pubblicazione degli atti normativi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana deve contenere, oltre la data, il numero e l'argomento, gli altri elementi indicati nel regolamento di esecuzione del presente testo unico.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-12-28;1092#art-tu-22