Art. 15 · (Legge 11 dicembre 1984, n. 839, art. 1, commi primo, terzo, quarto, quinto e sesto) Atti da ripubblicare nella Raccolta ufficiale
TESTO UNICOSez. II

Art. 15

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(Legge 11 dicembre 1984, n. 839, art. 1, commi primo, terzo, quarto, quinto e sesto) Atti da ripubblicare nella Raccolta ufficiale

In vigore dal 13 giu 1986
(Legge 11 dicembre 1984, n. 839, , commi primo, terzo, quarto, quinto e sesto) Atti da ripubblicare nella Raccolta ufficiale 1. Nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana si inseriscono e si ripubblicano: a) le leggi costituzionali; b) le leggi ordinarie dello Stato; c) i decreti che hanno forza di legge; d) gli altri decreti, del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei Ministri e ministeriali, nonché le delibere e gli altri atti di Comitati di Ministri che siano strettamente necessari per l'applicazione di atti aventi forza di legge e che abbiano contenuto normativo; e) gli accordi internazionali indicati nell', comma 1; f) i dispositivi delle sentenze della Corte costituzionale che dichiarano la illegittimità costituzionale di leggi o di atti aventi forza di legge. 2. Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con i vari Ministri competenti, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, previo parere del Consiglio di Stato, sono approvati gli elenchi dei decreti e delle delibere di cui alla lettera d) del comma 1. Detti elenchi possono essere modificati o integrati con le stesse modalità. 3. La ripubblicazione dei decreti emanati a norma dell'art. 77 della Costituzione e non convertiti in legge reca l'annotazione del comunicato previsto dall'. 4. Per i decreti sottoposti alla registrazione della Corte dei conti deve essere fatta menzione, nella ripubblicazione, degli estremi di registrazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-12-28;1092#art-tu-15