Art. 12 · (Legge 11 dicembre 1984, n. 839, art. 5, secondo e terzo comma) Pubblicazioni relative alla mancata conversione dei decreti-legge
TESTO UNICOSez. II

Art. 12

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(Legge 11 dicembre 1984, n. 839, art. 5, secondo e terzo comma) Pubblicazioni relative alla mancata conversione dei decreti-legge

In vigore dal 13 giu 1986
(Legge 11 dicembre 1984, n. 839, , secondo e terzo comma) Pubblicazioni relative alla mancata conversione dei decreti-legge 1. Se il disegno di legge di conversione in legge del decreto emanato a norma dell'art. 77 della Costituzione è respinto, la deliberazione è subito comunicata dal Presidente della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica al Ministro di grazia e giustizia, il quale provvede a pubblicarla immediatamente nella Gazzetta Ufficiale. 2. Se il decreto non è convertito in legge nel termine previsto dall'art. 77, ultimo comma, della Costituzione, il relativo comunicato è predisposto a cura del Ministero di grazia e giustizia e immediatamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-12-28;1092#art-tu-12