TESTO UNICO›Sez. II
Art. 11
11 / 25(Legge 11 dicembre 1984, n. 839, articoli 5, primo comma, e 6, secondo comma) Pubblicazioni di testi coordinati di decreti-legge e di testi, aggiornati di atti normativi statali
In vigore dal 13 giu 1986
(Legge 11 dicembre 1984, n. 839, , primo comma, e 6, secondo comma)
Pubblicazioni di testi coordinati di decreti-legge e di testi, aggiornati di atti normativi statali
1. Per i decreti-legge che, in sede di conversione, abbiano subito modificazioni, il Ministero di grazia e giustizia predispone per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, anche in un giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione della legge di conversione, un testo del decreto integrato con le modificazioni introdotte dal Parlamento, le quali sono stampate in modo caratteristico.
2. Quando una legge ovvero un decreto o altro atto avente contenuto normativo abbia subito diverse e complesse modifiche, il Ministero competente può predisporre, per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, un testo aggiornato della legge o dell'atto, nel quale le modifiche apportate sono stampate in modo caratteristico e ne è specificata la fonte.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-12-28;1092#art-tu-11