Art. 6
Capo I

Art. 6

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In vigore dal 20 gen 1989
I competenti organi di Governo e dell'Amministrazione dello Stato esercitano, nell'ambito dei poteri loro spettanti, ogni attività intesa ad assicurare: a) un'adeguata partecipazione della regione ai procedimenti decisionali degli organi degli enti, istituti e aziende di diritto pubblico o riconosciuti di interesse pubblico, a carattere nazionale o interregionale, che riguardino direttamente, anche se non esclusivamente, attività industriali nel territorio valdostano, anche, eventualmente, attraverso la modificazione dei rispettivi statuti; b) un'adeguata partecipazione della regione ai procedimenti di approvazione dei piani pluriennali relativi all'attività degli enti di gestione delle imprese a partecipazione statale, che riguardino direttamente, anche se non esclusivamente, attività industriali nel territorio valdostano; c) la nomina di almeno un membro designato dalla regione nel consiglio di amministrazione delle imprese a partecipazione statale che svolgono attività industriale di rilevante interesse per l'economia della Valle d'aosta.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-12-27;1142#art-6