Art. 2
Capo I

Art. 2

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In vigore dal 20 gen 1989
Le funzioni trasferite ai sensi del precedente riguardano le attività svolte, in qualunque forma, nel territorio della regione concernenti la produzione di beni - esclusi quelli dell'agricoltura, della zootecnia, della caccia, della pesca e delle foreste - e la trasformazione di beni in generale. Concernono altresì la produzione e la trasformazione di energia, le attività di ricerca, coltivazione, utilizzazione, ritrattamento e trasporto di materie prime e di energia, nonché la promozione, il coordinamento, la vigilanza e la tutela di tutte le attività precedentemente indicate.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-12-27;1142#art-2