Art. 13
Capo IV

Art. 13

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In vigore dal 20 gen 1989
Il parere della regione di cui agli si ha per acquisito se non è espresso entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 dicembre 1985 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri VIZZINI, Ministro per gli affari regionali ALTISSIMO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato DARIDA, Ministro delle partecipazioni statali GORIA, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-12-27;1142#art-13