Art. 77 · Attività sportiva
RegolamentoTitolo X

Art. 77

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Attività sportiva

In vigore dal 14 gen 1986
L'Amministrazione della pubblica sicurezza cura e promuove l'esercizio della pratica sportiva del personale in servizio, al fine di consentire la preparazione e il ritempramento psico-fisico necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali, predisponendo le necessarie infrastrutture e attraverso la costituzione di gruppi sportivi, che assumono la denominazione "Polizia di Stato-Fiamme Oro", partecipa alle attività agonistiche locali, nazionali ed internazionali. Ai su indicati fini, l'Amministrazione della pubblica sicurezza stipula appositi accordi o convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano. Fino alla stipula di nuovo accordo o convenzione vige quello stipulato il 12 agosto 1954. L'Amministrazione, salvo particolari esigenze di servizio, consente, inoltre, che propri atleti partecipino alle preparazioni individuali o collettive organizzate dalle federazioni sportive nazionali o dalle Forze armate, in vista della partecipazione a gare nazionali o internazionali ufficiali. Gli appartenenti alla Polizia di Stato che hanno svolto attività agonistica possono essere utilizzati per l'addestramento del personale. Ai fini del coordinamento dell'attività dei gruppi sportivi, è istituito nell'ambito della direzione centrale per gli affari generali del Dipartimento della pubblica sicurezza un apposito ufficio al quale è preposto un primo dirigente della Polizia di Stato.
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