Art. 76 · Assistenza religiosa
RegolamentoTitolo X

Art. 76

86 / 89

Assistenza religiosa

In vigore dal 14 gen 1986
Al personale della Polizia di Stato è assicurata l'assistenza religiosa secondo le norme di legge.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-10-28;782#art-r-76