Art. 72 · Procedure per il conferimento dell'encomio e della lode
RegolamentoTitolo IX

Art. 72

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Procedure per il conferimento dell'encomio e della lode

In vigore dal 27 ago 2019
1. Le proposte di conferimento dell'encomio e della lode sono inoltrate al consiglio per le ricompense per lodevole comportamento, di cui all'. 2. Il consiglio di cui al comma 1, qualora ravvisi i presupposti per il conferimento di una ricompensa per meriti straordinari e speciali, trasmette gli atti, con parere motivato, al consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali; qualora non ritenga sussistenti i presupposti per il conferimento dell'encomio e della lode, ne dà comunicazione al questore competente che, entro trenta giorni, ha facoltà di attribuire al dipendente il premio in denaro. 3. Qualora i fatti segnalati per l'encomio presentino i requisiti previsti per la lode, o viceversa, il consiglio per le ricompense per lodevole comportamento delibera il conferimento della ricompensa ritenuta opportuna. 4. Le ricompense deliberate dal consiglio per le ricompense per lodevole comportamento sono conferite, ai sensi dell', comma 3, con attestato rilasciato dal Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 21 giugno 2019, n. 82 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai procedimenti per il conferimento di ricompense che alla data di cui al comma 1 non sono stati ancora definiti".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-10-28;782#art-r-72