Art. 69 · Requisiti per il conferimento delle ricompense per meriti straordinari e speciali e per lodevole comportamento
RegolamentoTitolo IX

Art. 69

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Requisiti per il conferimento delle ricompense per meriti straordinari e speciali e per lodevole comportamento

In vigore dal 27 ago 2019
1. La promozione alla qualifica superiore per merito straordinario è conferita ai sensi degli , commi primo, secondo, quarto e quinto, e 75-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni. 2. Fatto salvo quanto previsto dall', comma 4, l'encomio solenne è conferito al personale che, dando prova di eccezionali capacità, abbia conseguito pregevoli risultati in attività attinenti ai propri compiti, rendendo notevoli servizi all'amministrazione della pubblica sicurezza, o che, offrendo un contributo determinante all'esito di operazioni di particolare importanza o rischio, abbia dimostrato di possedere spiccate qualità professionali e non comune determinazione operativa. 3. L'encomio è conferito al personale che abbia conseguito rilevanti risultati in attività attinenti ai propri compiti, rendendo importanti servizi all'amministrazione della pubblica sicurezza e dimostrando di possedere spiccate qualità professionali. 4. La lode è conferita al personale che, distintosi per applicazione, impegno e capacità tecnico-professionali, abbia conseguito apprezzabili risultati nell'espletamento dei compiti d'istituto. 5. Il premio in denaro è conferito, nei limiti dei fondi annualmente stanziati, al personale che, distintosi per capacità ed impegno, abbia contribuito al conseguimento di risultati meritevoli di segnalazione. 6. Il compiacimento è formulato al personale distintosi nell'espletamento del servizio.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 21 giugno 2019, n. 82 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai procedimenti per il conferimento di ricompense che alla data di cui al comma 1 non sono stati ancora definiti".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-10-28;782#art-r-69