Art. 67 · Onorificenze, ricompense al valor militare, al valor civile e al merito civile, riconoscimenti
RegolamentoTitolo IX

Art. 67

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Onorificenze, ricompense al valor militare, al valor civile e al merito civile, riconoscimenti

In vigore dal 27 ago 2019
1. Agli appartenenti ai ruoli e alle carriere del personale della Polizia di Stato possono essere attribuite ricompense ed onorificenze, anche da parte di Stati esteri e organismi nazionali ed internazionali, secondo la normativa vigente in materia. 2. Le ricompense al valor militare, al valor civile ed al merito civile sono proposte ed attribuite secondo la normativa vigente in materia. 3. I riconoscimenti per anzianità di servizio e per merito di servizio sono attribuiti secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, che ne fissa le caratteristiche dei relativi segni distintivi e individua altresì i criteri per l'attribuzione di riconoscimenti al personale della Polizia di Stato all'atto del collocamento a riposo.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 21 giugno 2019, n. 82 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai procedimenti per il conferimento di ricompense che alla data di cui al comma 1 non sono stati ancora definiti".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-10-28;782#art-r-67