Art. 62 · Accertamenti sanitari
RegolamentoTitolo VIII

Art. 62

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Accertamenti sanitari

In vigore dal 14 gen 1986
Al termine di malattie con prognosi superiori a 30 giorni il dipendente viene visitato dal sanitario della Polizia di Stato per il giudizio di idoneità al servizio. Ove il sanitario le ritenga necessario, in relazione al tipo ed alla durata della malattia, tale giudizio può essere demandato alla commissione medica ospedaliera. Gli accertamenti relativi vengono effettuati in conformità delle disposizioni della legge 11 marzo 1926, n. 416, e successive modifiche, e del regolamento approvato con regio decreto 15 aprile 1928, n. 1024. Il ricovero in un ospedale militare può essere disposto dal sanitario della Polizia di Stato, qualora sia necessario per gli accertamenti medico-legali o a richiesta dell'interessato, in conformità alle norme sul servizio sanitario nazionale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-10-28;782#art-r-62