Art. 6 · Superiore operativo
RegolamentoTitolo II

Art. 6

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Superiore operativo

In vigore dal 14 gen 1986
Nei servizi di polizia, il personale della Polizia di Stato che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica o di carattere professionale è tenuto ad eseguire gli ordini impartiti dal personale della Polizia di Stato che esplica funzioni di polizia al quale è affidata la direzione del servizio. Nei servizi di ordine pubblico restano ferme le disposizioni contenute negli e seguenti del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-10-28;782#art-r-6