Art. 54 · Mense obbligatorie
RegolamentoTitolo VI

Art. 54

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Mense obbligatorie

In vigore dal 14 gen 1986
Presso l'Istituto superiore di polizia e gli istituti di istruzione della Polizia di Stato di cui all' della legge 1 aprile 1981, n. 121, sono istituite mense obbligatorie di servizio, previa autorizzazione del Dipartimento della pubblica sicurezza. Le spese per il funzionamento di tali mense sono a totale carico dell'Amministrazione. La convivenza gratuita alle mense di cui al primo comma cessa all'atto della nomina in prova alle varie qualifiche e, per le guardie ausiliarie di leva, al termine del quarto mese di servizio.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-10-28;782#art-r-54