Art. 53 · Commissione per la concessione degli alloggi individuali
RegolamentoTitolo V

Art. 53

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Commissione per la concessione degli alloggi individuali

In vigore dal 14 gen 1986
Per la concessione degli alloggi individuali al personale della Polizia di Stato è istituita, in ogni provincia, una commissione presieduta dal questore e composta da quattro appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato, di cui due designati dal questore e due designati dai sindacati più rappresentativi a livello provinciale, da scegliersi tra il personale in servizio negli uffici, reparti o istituti nella provincia.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-10-28;782#art-r-53