Art. 51 · Alloggi di servizio individuali
RegolamentoTitolo V

Art. 51

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Alloggi di servizio individuali

In vigore dal 14 gen 1986
Presso ogni ufficio, reparto o istituto della Polizia di Stato, ove sussista la disponibilità, viene dato in concessione onerosa al titolare, con provvedimento del capo della Polizia, un alloggio di servizio individuale per le esigenze del medesimo e della sua famiglia. L'alloggio deve essere rilasciato dall'occupante non oltre il sessantesimo giorno dalla cessazione dell'incarico che ha dato titolo alla concessione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-10-28;782#art-r-51