Art. 50 · Doveri del personale che fruisce di alloggi di servizio collettivi
RegolamentoTitolo V

Art. 50

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Doveri del personale che fruisce di alloggi di servizio collettivi

In vigore dal 14 gen 1986
Il personale della Polizia di Stato che fruisce di alloggi di servizio collettivi deve rispettare scrupolosamente le disposizioni sull'utilizzazione degli alloggi emanate dal responsabile dell'ufficio, reparto o istituto ove gli stessi sono ubicati. È fatto divieto agli occupanti di modificare in tutto od in parte le strutture interne ed esterne degli alloggi, nonché la dislocazione degli arredi.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-10-28;782#art-r-50