Art. 48 quater · Commissione per la salvaguardia della salute del personale della Polizia di Stato
Regolamento

Art. 48 quater

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Commissione per la salvaguardia della salute del personale della Polizia di Stato

In vigore dal 24 giu 2023
1. La Commissione per la salvaguardia della salute del personale della Polizia di Stato è istituita presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, è presieduta da un dirigente superiore medico della Polizia di Stato ed è composta da un funzionario tecnico appartenente al ruolo degli psicologi, con qualifica dirigenziale, e da un funzionario appartenente alla carriera dei medici. 2. Nel rispetto delle dotazioni vigenti, possono essere istituite, con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, fino a sette sezioni decentrate della Commissione di cui al comma 1. 3. Il presidente e i componenti della Commissione di cui al comma 1 sono nominati con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, durano in carica dodici mesi e possono essere riconfermati, per egual periodo, anche più volte. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente. 4. L'incarico di presidente e componente della Commissione di cui al comma 1 non costituisce autonoma posizione dirigenziale. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
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