Regolamento›Titolo IV
Art. 48
51 / 89Disposizioni comuni
In vigore dal 14 gen 1986
La tessera deve essere rinnovata nell'ipotesi di cambiamento di qualifica o di ruolo e deve essere portata sempre al seguito, in uniforme ed in abito civile.
Ha validità decennale salvo limitazioni di validità in relazione a previste scadenze del rapporto d'impiego o di servizio.
Deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa.
La tessera di riconoscimento deve essere ritirata in caso di sospensione dal servizio o aspettativa per motivi di salute determinata da infermità neuro-psichiche.
Le tessere di riconoscimento vengono rilasciate dal capo della Polizia o da funzionari a ciò espressamente delegati.
Il documento per il capo della Polizia viene rilasciato dal Ministro.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-10-28;782#art-r-48