Regolamento›Titolo IV
Art. 39
42 / 89Piani operativi ed ordini di servizio
In vigore dal 14 gen 1986
I piani operativi predisposti ai fini dello svolgimento dei compiti istituzionali dai dirigenti degli uffici di polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale, devono essere inviati preventivamente per conoscenza ai prefetti ed ai questori territorialmente competenti, i quali ultimi possono formulare osservazioni in relazione alle esigenze di coordinamento tecnico-operativo.
Nella predisposizione di eventuali piani operativi di carattere eccezionale o generale da parte delle autorità provinciali di pubblica sicurezza, per attività di prevenzione e repressione dei reati, che possono coinvolgere forze appartenenti alle specialità, devono essere sentiti i dirigenti degli uffici stessi e ne deve essere data comunicazione alla direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale, all'ufficio per il coordinamento e la pianificazione e al servizio ordine pubblico del Dipartimento della pubblica sicurezza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-10-28;782#art-r-39