Art. 39 · Piani operativi ed ordini di servizio
RegolamentoTitolo IV

Art. 39

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Piani operativi ed ordini di servizio

In vigore dal 14 gen 1986
I piani operativi predisposti ai fini dello svolgimento dei compiti istituzionali dai dirigenti degli uffici di polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale, devono essere inviati preventivamente per conoscenza ai prefetti ed ai questori territorialmente competenti, i quali ultimi possono formulare osservazioni in relazione alle esigenze di coordinamento tecnico-operativo. Nella predisposizione di eventuali piani operativi di carattere eccezionale o generale da parte delle autorità provinciali di pubblica sicurezza, per attività di prevenzione e repressione dei reati, che possono coinvolgere forze appartenenti alle specialità, devono essere sentiti i dirigenti degli uffici stessi e ne deve essere data comunicazione alla direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale, all'ufficio per il coordinamento e la pianificazione e al servizio ordine pubblico del Dipartimento della pubblica sicurezza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-10-28;782#art-r-39