Art. 38 · Impiego dei rinforzi
RegolamentoTitolo IV

Art. 38

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Impiego dei rinforzi

In vigore dal 14 gen 1986
Ove, per esigenze di ordine e sicurezza pubblica, si renda necessario l'intervento di rinforzi di personale e di mezzi, il prefetto, sentito il questore, ne fa richiesta al Dipartimento della pubblica sicurezza. Nelle predette circostanze il prefetto può altresì chiedere l'invio di personale appartenente alla polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale, secondo le modalità di cui agli .
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-10-28;782#art-r-38