Regolamento›Titolo IV
Art. 38
41 / 89Impiego dei rinforzi
In vigore dal 14 gen 1986
Ove, per esigenze di ordine e sicurezza pubblica, si renda necessario l'intervento di rinforzi di personale e di mezzi, il prefetto, sentito il questore, ne fa richiesta al Dipartimento della pubblica sicurezza.
Nelle predette circostanze il prefetto può altresì chiedere l'invio di personale appartenente alla polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale, secondo le modalità di cui agli .
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-10-28;782#art-r-38