Regolamento›Titolo III
Art. 32
35 / 89Obbligo di reperibilità
In vigore dal 14 gen 1986
Quando si prevede la possibilità del verificarsi di situazioni che richiedono la presenza di personale nel posto di lavoro, al personale della Polizia di Stato può essere fatto obbligo al termine del servizio di mantenere la reperibilità ai sensi dell' della legge 1 aprile 1981, n. 121.
Il personale interessato deve fornire il proprio recapito per poter essere immediatamente rintracciato.
Le modalità, al fine di assicurare l'immediato rintraccio del personale, possono altresì essere diversamente concordate con il dirigente dell'ufficio.
Il personale deve poter raggiungere, quando richiesto, il posto di servizio nel più breve tempo possibile e, comunque, entro un'ora dalla chiamata.
La reperibilità viene disposta dal dirigente dell'ufficio, reparto o istituto. I turni di reperibilità sono organizzati tenendo conto, per quanto possibile, delle esigenze del personale e non possono essere superiori a 5 per ciascun dipendente durante il mese.
Con decreto del Ministro dell'interno sono altresì indicati i dirigenti degli uffici, reparti o istituti che hanno l'obbligo della reperibilità in ragione della carica ricoperta.
In caso di assenza o di impedimento del titolare tale obbligo ricade su chi ne esercita le funzioni secondo quanto stabilito nell'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-10-28;782#art-r-32