Regolamento›Titolo III
Art. 12
15 / 89Doveri del personale
In vigore dal 14 gen 1986
Rientrano tra i doveri del personale della Polizia di Stato:
1) non abusare a proprio vantaggio dell'autorità che deriva dalla funzione esercitata;
2) non denigrare l'Amministrazione e i suoi appartenenti;
3) non contrarre debiti senza onorarli e in nessun caso contrarne con i dipendenti o con persone pregiudicate o sospette di reato;
4) non mantenere, al di fuori di esigenze di servizio, relazioni con persone che notoriamente non godono pubblica estimazione, non frequentare locali o compagnie non confacenti alla dignità della funzione;
5) non frequentare senza necessità di servizio o in maniera da suscitare pubblico scandalo persone dedite ad attività immorali o contro il buon costume ovvero pregiudicate.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-10-28;782#art-r-12