Art. 10 · Obbligo di rilevare le infrazioni disciplinari del personale
RegolamentoTitolo II

Art. 10

13 / 89

Obbligo di rilevare le infrazioni disciplinari del personale

In vigore dal 14 gen 1986
Ogni superiore ha l'obbligo di seguire il comportamento del personale che da lui dipende gerarchicamente o funzionalmente al fine di rilevarne le infrazioni disciplinari, con l'osservanza delle modalità previste dalla legge e dai regolamenti vigenti. Il superiore che rilevi eventuali infrazioni disciplinari commesse dal personale non direttamente da lui dipendente deve curare che il medesimo venga identificato, che sia fatta constatare la mancanza al responsabile e che si riferisca con immediatezza al dirigente dell'ufficio o reparto dal quale il personale stesso dipende, perché sia avviata, ove del caso, la azione disciplinare.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-10-28;782#art-r-10