Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 24 nov 1985
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 1985; Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del tesoro e del commercio con l'estero; EMANA il seguente decreto: Articolo unico Piena ed intera esecuzione è data agli scambi di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto che modificano l'accordo sugli indennizzi del 23 marzo 1965, effettuati al Cairo il 12 ottobre 1983, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto negli stessi scambi di note. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 settembre 1985 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri GORIA, Ministro del tesoro CAPRIA, Ministro del commercio con l'estero Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1985 Atti di Governo, registro n. 57, foglio n. 9
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