Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 14 set 1985
Il terzo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, è modificato come segue: "I candidati che concorrono ai posti riservati di cui al precedente comma sostengono le prove di esame nella lingua italiana o tedesca da essi prescelta nella domanda di ammissione al concorso". Dopo il terzo comma è inserito il seguente: "I candidati dichiarati vincitori dei posti riservati di cui al precedente secondo comma vengono assegnati, come prima sede di servizio, ad uffici della provincia di Bolzano ovvero della provincia di Trento con competenza regionale". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 agosto 1985 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri SCALFARO, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1985 Atti di Governo, registro n. 55, foglio n. 35
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-08-06;453#art-2