Art. 21

Art. 21

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In vigore dal 20 set 1985
Sono abrogate tutte le norme relative alla regolamentazione tecnica dell'aviazione civile internazionale contrarie o incompatibili con il presente decreto, nonché tutte le disposizioni tecniche contenute nella vigente normativa contrarie o comunque non compatibili con le disposizioni emanate con i decreti ministeriali di cui al penultimo comma dell'art. 687 del codice della navigazione, così come integrato dall' della legge 13 maggio 1983, n. 213. Il Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile, provvede ad effettuare controlli anche a carattere ispettivo al fine di verificare che sia date piena attuazione alle disposizioni di cui al precedente comma. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 luglio 1985 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri SIGNORILE, Ministro dei Trasporti Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1985 Atti di Governo, registro n. 55, foglio n. 36
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-07-04;461#art-21