Art. 17

Art. 17

17 / 21
In vigore dal 20 set 1985
I competenti servizi di informazione aeronautica sono tenuti a diffondere ogni informazione necessaria alla sicurezza, alla regolarità e alla funzionalità della navigazione aerea, operando in modo che tali informazioni siano sufficienti, esatte e comunicate in tempo utile. Il Ministro dei trasporti con proprio decreto, sentito il Ministro della difesa, emanerà le conseguenti disposizioni tecniche, idonee a dare attuazione al principio generale sopra delineato, tenuto conto di quanto previsto dell'allegato 15 "servizi di informazione aeronautica", alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, di cui all' del presente decreto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-07-04;461#art-17