Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 14 ago 1985
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la tabella C relativa alle piante organiche dei magistrati giudicanti e del pubblico ministero addetti ai tribunali ed alle procure della Repubblica, allegata al decreto presidenziale 31 dicembre 1966, n. 1185, e successive variazioni; Vista la tabella A allegata alla legge 9 marzo 1971, n. 35, con la quale sono state determinate le piante organiche dei magistrati addetti ai tribunali per i minorenni ed alle procure della Repubblica presso gli stessi tribunali, e successive variazioni; Vista la tabella A allegata alla legge 12 gennaio 1977, n. 1, che determina le sedi e le giurisdizioni degli uffici di sorveglianza; Considerata la necessità di potenziare l'organico dei magistrati dei seguenti uffici giudiziari per le unità a fianco di ciascuno di essi indicate, al fine di fronteggiare le accresciute esigenze di servizio: Tribunali per i minorenni: giudici: Ancona 1, Bari 1, Bologna 1, Brescia 1, Cagliari 1, Catania 1, Firenze 1, Genova 1, L'Aquila 1, Lecce 1, Milano 1, Napoli 2, Palermo 1, Roma 2, Salerno 1, Torino 1, Trento 1, Trieste 1, Venezia 1; Procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni: sostituti: Ancona 1, Bari 1, Brescia 1, Cagliari 1, Genova 1, L'Aquila 1, Lecce 1, Milano 1, Napoli 1, Palermo 1, Perugia 1, Potenza 1, Roma 1, Torino 1, Trento 1, Venezia 1; Uffici di sorveglianza: magistrati di tribunale: Bari 1, Brescia 1, Catania 1, Catanzaro 1, Firenze 1, Genova 1, Livorno 1, Milano 1, Napoli 1, Palermo 1, Torino 1, Venezia 1; Visto il parere espresso al riguardo dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 10 aprile 1985 e in parziale difformità dello stesso; Ritenuto che due delle unità necessarie per gli aumenti in questione possono, tenuto conto degli indici di lavoro, essere reperite nel tribunale di Firenze e nella procura della Repubblica presso lo stesso tribunale; Ritenute che altre due delle unità necessarie per i suddetti aumenti possono essere reperite, tenuto conto degli indici di lavoro, anziché nei tribunali di Savona e di Rovigo, in quelli di Casale Monferrato e di Isernia; Considerato che per operare i suindicati aumenti è necessario ridurre l'organico dei magistrati dei seguenti uffici giudiziari, delle unità a fianco di ciascuno di essi indicate: Tribunali: presidenti di sezione: Casale Monferrato 1; giudici: Ascoli Piceno 1, Avellino 1, Bari 2, Belluno 1, Bergamo 1, Cagliari 1, Campobasso 1, Catania 1, Catanzaro 1, Firenze 1, Foggia 1, Genova 1, Grosseto 1, Isernia 1, L'Aquila 1, Larino 1, Lecce 2, Milano 4, Napoli 1, Oristano 1, Palermo 1, Perugia 1, Pinerolo 1, Potenza 1, Reggio Emilia 1, Roma 4, Torino 1, Trento 1, Trieste 1, Venezia 1, Voghera 1; Procure della Repubblica: sostituti: Ascoli Piceno 1, Bergamo 1, Brescia 1, Firenze 1, Genova 1, L'Aquila 1, Roma 1, Trento 1, Vercelli 1; Visto l', ultimo comma, della legge 4 gennaio 1963, n. 1; Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia; Decreta: . La tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1966, n. 1185, e successive variazioni, relativa alle piante organiche dei magistrati giudicanti e del pubblico ministero addetti ai tribunali, alle procure della Repubblica ed agli uffici di sorveglianza, è modificata, per la parte relativa agli uffici cui si riferisce, come dalla tabella A allegata al presente decreto, vistata dal Ministro proponente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-05-25;380#art-1