Art. 20
20 / 20In vigore dal 1 ago 1985
Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 maggio 1985
PERTINI
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
FORTE, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie
GASPARI, Ministro per la funzione pubblica
ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri VISENTINI, Ministro delle finanze
GORIA, Ministro del tesoro
DEGAN, Ministro della sanità
PANDOLFI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste
SIGNORILE, Ministro dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1985
Atti di Governo, registro n. 55, foglio n. 15
AVVERTENZA:
Non si pubblicano le note contenenti le norme alle quali il decreto del Presidente della Repubblica fa rinvio, in quanto il testo delle stesse non è stato trasmesso dal Ministro competente, ai sensi dell' della legge 11 dicembre 1984, n. 839.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-05-08;254#art-20