Art. 17

Art. 17

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In vigore dal 1 ago 1985
Il Ministro della sanità, ai fini dell'attuazione del punto 2 dell' della legge 29 ottobre 1984, n. 734, ed in relazione alle caratteristiche del traffico internazionale, qualora le esigenze del servizio lo richiedano e non sia possibile provvedere a mezzo di funzionari del ruolo dei veterinari del Ministero della sanità, può conferire, nell'ambito territoriale della circoscrizione veterinaria, incarico di coadiutori presso gli uffici principali e dipendenti a veterinari indicati nel precedente o a veterinari liberi professionisti. Gli incarichi di cui al precedente comma sono conferiti con decreto ministeriale, d'intesa, per quanto riguarda i veterinari pubblici, con le Amministrazioni da cui dipendono, per un periodo non superiore ad un anno, possono essere revocati in ogni momento per ragioni di servizio e possono essere rinnovati per periodi successivi di pari durata, escluso, a tutti gli effetti, ogni rapporto di impiego con lo Stato a qualunque titolo. La misura del compenso globale da attribuire ai veterinari coadiutori viene determinata con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione all'importanza dell'incarico da affidare. - La relativa spesa grava sullo stanziamento del capitolo 4031 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno corrente e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi. I veterinari direttori degli uffici principali, fermi restando i compiti loro spettanti in base alle disposizioni di legge, di regolamento ed amministrative, svolgono funzioni di organizzazione, di coordinamento e di vigilanza dei servizi nell'ambito della propria circoscrizione.
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