Art. 16

Art. 16

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In vigore dal 1 ago 1985
I Ministri competenti, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, per consentire una migliore organizzazione dei servizi connessi all'attività relativa ai controlli ed alle formalità di cui al presente decreto e la mobilità del personale, possono disporre con propri decreti, in deroga all'art. 58, ultimo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e agli del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614: a) variazioni del numero delle circoscrizioni, del livello e delle sedi degli uffici periferici preposti ai servizi, di cui al presente decreto; b) variazioni delle dotazioni organiche di personale previste per ciascun ufficio periferico dipendente nei limiti della dotazione globale; c) la determinazione dei criteri di assegnazione di personale da uno ad altro ufficio, fuori dei casi di cui alle lettere a) e b), in relazione alle esigenze derivanti dalla mutata disciplina e dalle variazioni di volume del traffico. Gli impiegati assegnati ad uffici diversi da quelli per i quali sono stati istituiti i ruoli cui essi appartengono, possono svolgere, nell'ambito dell'ufficio di destinazione, le mansioni attribuite agli impiegati di corrispondente livello retributivo con esclusione di quelle proprie delle ex carriere tecniche. Il presente articolo non si applica al personale ed agli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze.
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