Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 31 dic 1985
N. 732. Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1985, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1984, n. 239, viene rettificato nel senso che un posto di tecnico laureato deve intendersi assegnato all'istituto di oftalmologia (seconda cattedra di clinica oculistica) della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università "La Sapienza" di Roma anziché alla seconda clinica oculistica della stessa facoltà del suddetto ateneo. Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1985 Registro n. 82 Istruzione, foglio n. 316
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