Art. 1
1 / 1In vigore dal 31 dic 1985
N. 732. Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1985, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1984, n. 239, viene rettificato nel senso che un posto di tecnico laureato deve intendersi assegnato all'istituto di oftalmologia (seconda cattedra di clinica oculistica) della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università "La Sapienza" di Roma anziché alla seconda clinica oculistica della stessa facoltà del suddetto ateneo.
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1985
Registro n. 82 Istruzione, foglio n. 316
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-03-26;732#art-1