Art. 38 · Trattamento economico
Statuto regolamento A.I.M.A.Capo II

Art. 38

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Trattamento economico

In vigore dal 13 mar 1985
Il trattamento economico del personale dell'A.I.M.A. è stabilito in conformità all' della legge 14 agosto 1982, n. 610, ed ai criteri ed alle procedure della legge 29 marzo 1983, n. 93. Il trattamento economico del personale proveniente dai ruoli dell'Amministrazione dei monopoli di Stato non può essere inferiore a quello previsto dall'accordo sindacale vigente al momento del suo inquadramento nei ruoli dell'Azienda e relativo al personale di detta amministrazione. Con il primo accordo sindacale si tenderà a realizzare, nel rispetto dei principi di omogeneizzazione di cui all' della legge 29 marzo 1983, n. 93, obiettivi che consentano al personale proveniente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dall'Amministrazione dei monopoli di Stato, dall'ufficio di ragioneria presso l'A.I.M.A. ed al restante personale inquadrato nei ruoli dell'Azienda, di conseguire, a parità di prestazioni professionali, parità di trattamento economico complessivo. Sempre nell'ambito dell'accordo predetto, per far fronte alle particolari, rilevanti esigenze organizzative connesse con il riordinamento dell'A.I.M.A., ed al fine di assicurare il coordinato espletamento delle attività istituzionali alla stessa Azienda demandate dalla C.E.E., le prestazioni rese dal personale dell'Azienda potranno essere compensate anche con premi di rendimento e di incentivazione.
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