Statuto regolamento A.I.M.A.›Titolo V
Art. 33
36 / 44Casi particolari di ricorso ai sistemi in economia
In vigore dal 13 mar 1985
Possono essere eseguiti in economia, qualunque sia l'importo relativo:
A) le provviste ed i lavori nel caso di rescissione e risoluzione di un contratto, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurarne l'esecuzione nel tempo previsto dal contratto rescisso e risoluto;
B) le provviste per accessori non preveduti da contratti in corso di esecuzione e per i quali l'A.I.M.A. non può avvalersi della facoltà di imporne l'esecuzione;
C) i lavori di completamento e di riparazione in dipendenza di deficienza o di danni constatati dai collaudatori e per i quali siano state effettuate le corrispondenti detrazioni agli appaltatori o ditte.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-02-14;30#art-sra-33