Art. 30 · Servizi eseguiti in economia
Statuto regolamento A.I.M.A.Titolo V

Art. 30

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Servizi eseguiti in economia

In vigore dal 13 mar 1985
I lavori, le provviste ed i servizi che possono essere eseguiti in economia, nei limiti di somma stabiliti per i singoli oggetti con deliberazione del consiglio di amministrazione, sono i seguenti: A) acquisto, manutenzione, riparazione ed adattamento di mobili, scaffalature, utensili, arredi e macchine d'ufficio; B) riparazione e manutenzione di autoveicoli ed acquisti di materiale di ricambio, combustibili, lubrificanti; C) illuminazione e riscaldamento di locali; D) pulizia, riparazione e manutenzione di locali; E) trasporti, spedizioni e facchinaggi; F) provviste di generi di cancelleria, di stampati, di modelli, di materiali per disegno e per fotografie, nonché stampa di tabulati, circolari, etc.; G) abbonamenti a riviste e periodici ed acquisto di libri; H) provviste di effetti di corredo al personale dipendente.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-02-14;30#art-sra-30