Statuto regolamento A.I.M.A.›Titolo V
Art. 28
31 / 44Cauzioni
In vigore dal 13 mar 1985
A garanzia dell'esecuzione dei contratti le ditte debbono prestare idonee cauzioni, nelle forme e con le modalità previste per i contratti dell'Amministrazione dello Stato e dai regolamenti C.E.E.
Si può prescindere dalla cauzione qualora la ditta contraente sia di notoria solidità subordinatamente al miglioramento del prezzo, ove non ostino apposite norme regolamentari C.E.E.
È consentita la prestazione di cauzioni anche mediante polizze assicurative rilasciate dagli istituti autorizzati di esercizio del ramo assicurazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-02-14;30#art-sra-28