Art. 24 · Deliberazione in materia contrattuale
Statuto regolamento A.I.M.A.Titolo V

Art. 24

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Deliberazione in materia contrattuale

In vigore dal 13 mar 1985
La scelta della forma di contrattazione, la determinazione delle modalità essenziali dei contratti, nonché la deliberazione di addivenire al contratto sono di competenza del consiglio di amministrazione. Entro il limite di valore all'uopo stabilito o per materie determinate, la deliberazione di addivenire al contratto può essere delegata dal consiglio di amministrazione al presidente o al direttore generale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-02-14;30#art-sra-24