Statuto regolamento A.I.M.A.›Titolo V
Art. 23
26 / 44Norme generali
In vigore dal 13 mar 1985
Salvo quanto diversamente stabilito dalla legge 14 agosto 1982, n. 610, e dalla normativa comunitaria, alle forniture, alle locazioni ed ai servizi in genere si provvede con contratti secondo le norme e le procedure previste dalla legge e dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.
Per i contratti attivi la forma ordinaria di contrattazione è l'asta pubblica. Può tuttavia essere adottata la licitazione privata nei casi di assoluta convenienza da motivare opportunamente nella deliberazione di cui al successivo .
È ammesso il ricorso alla trattativa privata o al sistema in economia, nei casi previsti dai successivi articoli.
Resta fermo che per i contratti di cui ai precedenti commi il provvedimento di approvazione è adottato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
Per la stipulazione dei contratti dell'Azienda non è obbligatorio il parere del Consiglio di Stato e i contratti medesimi sono immediatamente esecutivi all'atto della loro sottoscrizione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-02-14;30#art-sra-23